Art. 86
Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione
In vigore dal 29 mar 2010
Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
a)
il traffico e la tratta di esseri umani;
b)
le attività economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;
c)
la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
d)
la frode fiscale;
e)
l'usurpazione di identità;
f)
il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
g)
il traffico illecito di armi;
h)
la falsificazione di documenti;
i)
il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;
j)
la cibercriminalità.
Per quanto riguarda la falsificazione della valuta, il Montenegro collabora strettamente con la Comunità per combattere la falsificazione di banconote e monete nonché eliminare e punire le eventuali falsificazioni avvenute nel suo territorio. A livello di prevenzione, il Montenegro punta ad attuare misure equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente nonché ad aderire a tutte le convenzioni internazionali connesse a questa branca del diritto. Il Montenegro potrebbe ricevere sostegno dalla Comunità sotto forma di scambi, assistenza e formazione per la difesa contro la falsificazione della valuta. Nella lotta contro la criminalità organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l’osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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