Art. 83

Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, il Montenegro e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. Gli Stati membri e il Montenegro forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie. Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e il Montenegro sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. 2.   Il Montenegro è disposto a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione. 3.   Il Montenegro s’impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un’attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo. 4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l’immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.
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Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione (Art. 83 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo