Art. 4
Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate
In vigore dal 29 mar 2010
Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate
L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche vaccinate presenti presso l’azienda di cui all’, paragrafo 1:
a)
rechino una marcatura individuale;
b)
non siano oggetto di spostamenti all’interno del Portogallo; né
c)
di spedizione da detto Stato membro.
Dopo il periodo di riproduzione, tali anatre sono abbattute presso l’azienda di cui all’, paragrafo 1 della presente decisione, in conformità con l’, paragrafo 1 della direttiva 93/119/CEE, e le loro carcasse sono eliminate in modo sicuro.
Storico versioni
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