Art. 3

Condizioni per l’attuazione del piano di vaccinazione preventiva

In vigore dal 29 mar 2010
Condizioni per l’attuazione del piano di vaccinazione preventiva 1.   Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche siano vaccinate conformemente al piano di vaccinazione preventiva con un vaccino eterologo inattivato monovalente contenente il sottotipo H5 del virus dell’influenza aviaria, autorizzato dallo Stato membro a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004. 2.   Il Portogallo garantisce inoltre che siano effettuati la sorveglianza e il monitoraggio dell’azienda che detiene le anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione preventiva. 3.   Il Portogallo garantisce un’attuazione efficace del piano di vaccinazione preventiva.
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