Art. 4 · Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate

Art. 4

Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate

In vigore dal 29 mar 2010
Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche vaccinate presenti presso l’azienda di cui all’, paragrafo 1: a) rechino una marcatura individuale; b) non siano oggetto di spostamenti all’interno del Portogallo; né c) di spedizione da detto Stato membro. Dopo il periodo di riproduzione, tali anatre sono abbattute presso l’azienda di cui all’, paragrafo 1 della presente decisione, in conformità con l’, paragrafo 1 della direttiva 93/119/CEE, e le loro carcasse sono eliminate in modo sicuro.
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