Art. 5

In vigore dal 19 mar 2010
Gli Stati membri presentano alla Commissione europea una relazione sui risultati della sorveglianza di cui all’ della presente decisione. Se opportuno la Commissione europea procede a un riesame della presente decisione.
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Art. 5 Decisione (UE) 2010/166 — Testo vigente | Portale Normativo