Art. 2

In vigore dal 19 mar 2010
Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)», i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all’, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (7), forniti da un’impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema GSM senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri; 2) «banda 900 MHz», la banda 880-915 MHz in direzione ascendente (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 925-960 MHz in direzione discendente (stazione di base emittente, terminale ricevente); 3) «banda 1 800 MHz», la banda 1 710-1 785 MHz in direzione ascendente (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 1 805-1 880 MHz in direzione discendente (stazione di base emittente, terminale ricevente); 4) «sistema GSM», una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall’ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione), in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511; 5) «senza interferenza e senza protezione», l’assenza di interferenze dannose per i servizi di radiocomunicazione e la rinuncia a esigere una protezione di tali servizi da interferenze dannose derivanti da altri servizi di radiocomunicazione; 6) «acque territorialì», acque territoriali nell’accezione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; 7) «stazione base ricetrasmittente marittima (BTS marittima)», una stazione mobile a picocelle a bordo di una nave che supporta i servizi GSM nelle bande 900 MHz e/o 1 800 MHz.
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