Art. 2
In vigore dal 19 mar 2010
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
«servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)», i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all’, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (7), forniti da un’impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema GSM senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri;
2)
«banda 900 MHz», la banda 880-915 MHz in direzione ascendente (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 925-960 MHz in direzione discendente (stazione di base emittente, terminale ricevente);
3)
«banda 1 800 MHz», la banda 1 710-1 785 MHz in direzione ascendente (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 1 805-1 880 MHz in direzione discendente (stazione di base emittente, terminale ricevente);
4)
«sistema GSM», una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall’ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione), in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511;
5)
«senza interferenza e senza protezione», l’assenza di interferenze dannose per i servizi di radiocomunicazione e la rinuncia a esigere una protezione di tali servizi da interferenze dannose derivanti da altri servizi di radiocomunicazione;
6)
«acque territorialì», acque territoriali nell’accezione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
7)
«stazione base ricetrasmittente marittima (BTS marittima)», una stazione mobile a picocelle a bordo di una nave che supporta i servizi GSM nelle bande 900 MHz e/o 1 800 MHz.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:166:oj#art-2