Art. 3

In vigore dal 19 mar 2010
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono a disposizione dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, senza interferenza e senza protezione, almeno 2 MHz di spettro in direzione ascendente e 2 MHz dello spettro corrispondente in direzione discendente, all’interno delle bande 900 MHz e/o 1 800 MHz e si assicurano che tali sistemi siano conformi alle condizioni di cui all’allegato della presente decisione.
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