Art. 4

Monitoraggio delle conseguenze ambientali

In vigore dal 2 mar 2010
Monitoraggio delle conseguenze ambientali 1.   Il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui all’ della decisione 2010/135/UE è considerato valido anche ai fini della presente decisione. 2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività di monitoraggio. Le relazioni indicano chiaramente quali parti del testo sono da considerarsi riservate, fornendo al riguardo una giustificazione verificabile conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Le parti riservate delle relazioni in questione sono presentate in documenti distinti.
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