Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 2 mar 2010
Etichettatura
Per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «patata da amido all’amilopectina».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:136(1):oj#art-3