Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 2 mar 2010
Autorizzazione
Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati alle condizioni stabilite dalla presente decisione i seguenti prodotti:
a)
mangimi ottenuti dalla patata BPS-25271-9;
b)
alimenti contenenti la patata BPS-25271-9, o da essa costituiti o ottenuti, in conseguenza della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale OGM in una percentuale non superiore allo 0,9 % degli ingredienti degli alimenti considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente;
c)
mangimi contenenti la patata BPS-25271-9, o da essa costituiti, in conseguenza della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale OGM in una percentuale non superiore allo 0,9 % dei mangimi e di ciascun mangime di cui sono composti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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