Art. 1
In vigore dal 16 feb 2010
1. La Grecia pone fine alla presente situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e al più tardi entro il 2012.
2. Il percorso di aggiustamento alla correzione del disavanzo eccessivo prevede un aggiustamento strutturale annuo di almeno 3½ punti percentuali del PIL nel 2010 e nel 2011, e di almeno 2½ punti percentuali del PIL nel 2012.
3. Il percorso di aggiustamento di cui al paragrafo 2 prevede che il disavanzo dell’amministrazione pubblica non superi 21 270 milioni di EUR nel 2010, 14 170 milioni di EUR nel 2011 e 7 360 milioni di EUR nel 2012.
4. Il percorso di aggiustamento di cui al paragrafo 2 prevede che la variazione annuale del debito lordo consolidato delle amministrazioni pubbliche non superi 21 760 milioni di EUR nel 2010, 14 680 milioni di EUR nel 2011 e 7 880 milioni di EUR nel 2012.
5. La riduzione del disavanzo dovrebbe essere accelerata qualora le condizioni economiche o di bilancio si dovessero rivelare migliori di quanto previsto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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