Art. 3
In vigore dal 16 feb 2010
Affinché la spesa e le entrate siano controllate in modo tempestivo ed efficace e gli sviluppi di bilancio debitamente seguiti, la Grecia dovrebbe:
a)
entro il 15 maggio 2010, adottare disposizioni di legge che rendano obbligatoria la pubblicazione dell’esecuzione di bilancio a cadenza mensile, entro e non oltre 10 giorni dalla fine di ogni mese;
b)
far rispettare il vigente obbligo che impone agli enti di previdenza e assistenza sociale e agli ospedali di pubblicare i conti e i bilanci annuali ufficiali;
c)
continuare ad adoperarsi per migliorare la raccolta e il trattamento dei dati dell’amministrazione pubblica, in particolare rafforzando i meccanismi di controllo delle autorità competenti in materia di statistica e della ragioneria di Stato e garantendo che vi sia responsabilità personale effettiva in caso di comunicazione di informazioni inesatte, per assicurare la trasmissione tempestiva di dati di alta qualità sulle amministrazioni pubbliche in conformità dei regolamenti (CE) n. 2223/96, (CE) n. 264/2000, (CE) n. 1221/2002, (CE) n. 501/2004, (CE) n. 1222/2004, (CE) n. 1161/2005, (CE) n. 223/2009 (10) e (CE) n. 479/2009;
d)
collaborare con la Commissione (Eurostat) in modo da concordare rapidamente un piano d’azione per colmare le lacune statistiche, istituzionali e di governance;
e)
collaborare con la Commissione (Eurostat) e ricevere l’opportuna assistenza tecnica in loco per la compilazione delle statistiche di bilancio e di altre statistiche macroeconomiche.
Storico versioni
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