Art. 5
In vigore dal 9 feb 2010
1. La Romania trasmette alla Commissione una relazione sui progressi ottenuti dagli stabilimenti per conformarsi ai requisiti di cui agli , nonché un calendario per la piena conformità a tali requisiti.
2. La relazione è presentata alla Commissione entro il 31 ottobre 2010.
La relazione è presentata conformemente allo schema che figura nell’allegato V.
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