Art. 4
In vigore dal 9 feb 2010
1. I prodotti degli stabilimenti elencati negli allegati I, II o III o immagazzinati negli stabilimenti elencati nell’allegato IV sono unicamente:
a)
immessi sul mercato interno della Romania; o
b)
utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto nell’ del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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