Art. 4

In vigore dal 9 feb 2010
1.   I prodotti degli stabilimenti elencati negli allegati I, II o III o immagazzinati negli stabilimenti elencati nell’allegato IV sono unicamente: a) immessi sul mercato interno della Romania; o b) utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti. 2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto nell’ del regolamento (CE) n. 853/2004.
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