Art. 3
In vigore dal 9 feb 2010
I requisiti specifici di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applicano agli stabilimenti seguenti fino al 31 dicembre 2010:
a)
i requisiti di cui ai capitoli II e III della sezione I, capitoli II e III della sezione II e capitolo I della sezione V di tale allegato per quanto concerne gli stabilimenti per le carni elencati nell’allegato I della presente decisione;
b)
i requisiti di cui al capitolo III della sezione VIII di tale allegato per quanto concerne gli stabilimenti per i prodotti della pesca elencati nell’allegato II della presente decisione;
c)
i requisiti di cui al capitolo II della sezione X di tale allegato per quanto concerne gli stabilimenti per gli ovoprodotti elencati nell’allegato III della presente decisione.
Storico versioni
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