Art. 6
In vigore dal 18 dic 2009
1. La Commissione controlla l’adempimento degli obblighi per il conferimento dei poteri di gestione di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 718/2007.
2. La Commissione, qualora ritenga, in qualsiasi momento durante l’attuazione della presente decisione, che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia non rispetti più gli obblighi prescritti dalla stessa, può decidere di sospendere o revocare il conferimento dei poteri di gestione.
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