Art. 4
In vigore dal 18 dic 2009
1. Le spese pagate prima della data della presente decisione non sono in alcun caso ammissibili, ad eccezione delle spese generali di cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007.
2. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.
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