Art. 3

In vigore dal 18 dic 2009
1.   I poteri di gestione sono conferiti alle strutture, agli organismi e alle autorità indicati nell’ della presente decisione. 2.   Le autorità nazionali svolgono ulteriori verifiche in relazione alle strutture, agli organismi e alle autorità di cui all’ della presente decisione, per accertarsi che i sistemi di gestione e controllo funzionino in modo soddisfacente. Le verifiche si effettuano prima che sia presentata la prima dichiarazione di spesa con cui è richiesto il rimborso relativo alle misure di cui all’, paragrafo 2.
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