Art. 5

Norma speciale relativa ai coniugi e agli ex coniugi

In vigore dal 30 nov 2009
Norma speciale relativa ai coniugi e agli ex coniugi Per le obbligazioni alimentari tra coniugi, ex coniugi o persone il cui matrimonio sia stato annullato, l’ non si applica qualora una delle parti vi si opponga e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell’ultima residenza abituale comune, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio. In tal caso, si applica la legge dell’altro Stato.
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Norma speciale relativa ai coniugi e agli ex coniugi (Art. 5 Decisione (UE) 2009/941) — Testo vigente | Portale Normativo