Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 30 nov 2009
Ambito di applicazione 1.   Il presente protocollo determina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori. 2.   Le decisioni emesse in applicazione del presente protocollo non pregiudicano l’esistenza di uno dei rapporti di cui al paragrafo 1.
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