Art. 4

Norme speciali a favore di taluni creditori

In vigore dal 30 nov 2009
Norme speciali a favore di taluni creditori 1.   Le seguenti disposizioni si applicano per le obbligazioni alimentari: a) dei genitori nei confronti dei figli; b) delle persone diverse dai genitori nei confronti di persone di età inferiore a ventun anni, fatta eccezione per le obbligazioni derivanti dai rapporti di cui all’, e c) dei figli nei confronti dei genitori. 2.   Qualora, in forza della legge di cui all’, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge del foro. 3.   Nonostante l’, qualora il creditore abbia adito l’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro. Tuttavia, qualora in forza di tale legge il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore. 4.   Qualora, in forza delle leggi di cui all’ e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dell’eventuale Stato di cittadinanza comune del creditore e del debitore.
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