Art. 6
Responsabilità
In vigore dal 30 nov 2009
Responsabilità
1. Il Comitato esecutivo sostiene il presidente per assicurare, tra l'altro:
a)
l'elaborazione della strategia della rete che è approvata dal consiglio di amministrazione;
b)
l'efficace funzionamento del consiglio di amministrazione, e
c)
l'elaborazione e l'esecuzione del programma di lavoro.
2. Tra le funzioni del consiglio di amministrazione rientrano:
a)
la garanzia del corretto funzionamento della rete conformemente alla presente decisione, comprese le decisioni sull'organizzazione pratica delle attività del segretariato;
b)
l'elaborazione e l'adozione del regolamento finanziario;
c)
l'approvazione della strategia della rete, che contribuisca a sviluppare la prevenzione della criminalità a livello dell'Unione;
d)
l'adozione e la garanzia della realizzazione del programma di lavoro della rete;
e)
l'adozione di una relazione annuale sulle attività della rete.
3. Il consiglio di amministrazione adotta all'unanimità il proprio regolamento interno che include, tra l'altro, le disposizioni sulla nomina e la durata del mandato del presidente e dei membri del comitato esecutivo, sulle modalità di decisione del consiglio di amministrazione, sul regime linguistico, sui compiti, l'organizzazione e le risorse del segretariato e sulle modalità amministrative della cooperazione con altre strutture di cui all'.
4. Il segretariato assiste il consiglio di amministrazione, è operativo a titolo permanente, a beneficio totale della rete, nel rispetto della riservatezza richiesta e ha i seguenti compiti:
a)
fornire supporto amministrativo e generale per la preparazione di riunioni, seminari e conferenze; redigere la relazione annuale e il programma di lavoro, sostenere l'attuazione del programma di lavoro e fungere da punto focale per la comunicazione con i membri della rete;
b)
svolgere una funzione di analisi e di supporto per individuare l'attività di ricerca in corso nel settore della prevenzione della criminalità e le relative informazioni utili per la rete;
c)
assumere la responsabilità generale di ospitare, sviluppare e aggiornare il sito web della rete.
5. Ogni rappresentante nazionale promuove le attività della rete a livello nazionale e locale e facilita la fornitura, l'aggiornamento e lo scambio di materiale relativo alla prevenzione della criminalità tra il relativo Stato membro e la rete.
6. I punti di contatto assistono i rappresentanti nazionali nello scambio di informazioni e competenze sulla prevenzione della criminalità a livello nazionale nell'ambito della rete.
7. Il segretariato riferisce al presidente e al comitato esecutivo, che ne controllano l'operato.
8. Gli Stati membri sono responsabili del finanziamento della rete e delle sue attività. Tramite il consiglio di amministrazione, gli Stati membri cooperano per assicurare il finanziamento efficiente in termini di costi della rete e delle sue attività.
9. Il paragrafo 8 non osta alla possibilità di chiedere ed ottenere un sostegno finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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