Art. 6 · Responsabilità

Art. 6

Responsabilità

In vigore dal 30 nov 2009
Responsabilità 1.   Il Comitato esecutivo sostiene il presidente per assicurare, tra l'altro: a) l'elaborazione della strategia della rete che è approvata dal consiglio di amministrazione; b) l'efficace funzionamento del consiglio di amministrazione, e c) l'elaborazione e l'esecuzione del programma di lavoro. 2.   Tra le funzioni del consiglio di amministrazione rientrano: a) la garanzia del corretto funzionamento della rete conformemente alla presente decisione, comprese le decisioni sull'organizzazione pratica delle attività del segretariato; b) l'elaborazione e l'adozione del regolamento finanziario; c) l'approvazione della strategia della rete, che contribuisca a sviluppare la prevenzione della criminalità a livello dell'Unione; d) l'adozione e la garanzia della realizzazione del programma di lavoro della rete; e) l'adozione di una relazione annuale sulle attività della rete. 3.   Il consiglio di amministrazione adotta all'unanimità il proprio regolamento interno che include, tra l'altro, le disposizioni sulla nomina e la durata del mandato del presidente e dei membri del comitato esecutivo, sulle modalità di decisione del consiglio di amministrazione, sul regime linguistico, sui compiti, l'organizzazione e le risorse del segretariato e sulle modalità amministrative della cooperazione con altre strutture di cui all'. 4.   Il segretariato assiste il consiglio di amministrazione, è operativo a titolo permanente, a beneficio totale della rete, nel rispetto della riservatezza richiesta e ha i seguenti compiti: a) fornire supporto amministrativo e generale per la preparazione di riunioni, seminari e conferenze; redigere la relazione annuale e il programma di lavoro, sostenere l'attuazione del programma di lavoro e fungere da punto focale per la comunicazione con i membri della rete; b) svolgere una funzione di analisi e di supporto per individuare l'attività di ricerca in corso nel settore della prevenzione della criminalità e le relative informazioni utili per la rete; c) assumere la responsabilità generale di ospitare, sviluppare e aggiornare il sito web della rete. 5.   Ogni rappresentante nazionale promuove le attività della rete a livello nazionale e locale e facilita la fornitura, l'aggiornamento e lo scambio di materiale relativo alla prevenzione della criminalità tra il relativo Stato membro e la rete. 6.   I punti di contatto assistono i rappresentanti nazionali nello scambio di informazioni e competenze sulla prevenzione della criminalità a livello nazionale nell'ambito della rete. 7.   Il segretariato riferisce al presidente e al comitato esecutivo, che ne controllano l'operato. 8.   Gli Stati membri sono responsabili del finanziamento della rete e delle sue attività. Tramite il consiglio di amministrazione, gli Stati membri cooperano per assicurare il finanziamento efficiente in termini di costi della rete e delle sue attività. 9.   Il paragrafo 8 non osta alla possibilità di chiedere ed ottenere un sostegno finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:902:oj#art-6