Art. 8

Cooperazione con altre strutture

In vigore dal 30 nov 2009
Cooperazione con altre strutture La rete può cooperare con altre strutture competenti in materia di prevenzione della criminalità qualora sia pertinente al raggiungimento dei suoi obiettivi.
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Cooperazione con altre strutture (Art. 8 Decisione (UE) 2009/902) — Testo vigente | Portale Normativo