Art. 4
Disposizioni transitorie
In vigore dal 30 nov 2009
Disposizioni transitorie
In deroga all’, lettera b), le partite di sperma per cui sono stati rilasciati certificati sanitari anteriori al 31 maggio 2010 conformemente ai modelli di cui agli allegati III e IV della decisione 2002/613/CE sono accettate per l’importazione nella Comunità fino al 30 giugno 2010.
Storico versioni
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