Art. 2

Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma nella Comunità

In vigore dal 30 nov 2009
Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma nella Comunità 1.   Le partite di sperma non devono essere trasportate nello stesso contenitore di altre partite di sperma che: a) non sono destinate alla Comunità; o b) sono di stato sanitario inferiore. 2.   Durante il trasporto nella Comunità le partite di sperma devono essere imballate in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:893:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo