Art. 1
Importazione di sperma
In vigore dal 30 nov 2009
Importazione di sperma
Le partite di sperma provenienti da paesi terzi possono essere introdotte nella Comunità solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a)
provengono da uno dei paesi terzi elencati nell’allegato I;
b)
sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello di cui alla parte 1 dell’allegato II e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 2 di tale allegato; tuttavia, qualora siano stabiliti requisiti specifici di certificazione in accordi bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi, sono applicabili tali requisiti;
c)
soddisfano le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera b);
d)
provengono da uno dei centri di raccolta dello sperma elencati nell’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:893:oj#art-1