Art. 4
In vigore dal 30 nov 2009
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito sono effettuate in euro, utilizzando una data di valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d’interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.
2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora l’Armenia lo richiede, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l’esercizio di tale facoltà.
3. Su richiesta dell’Armenia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d’interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di riassetto sono effettuate conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano una proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dalla Comunità in relazione alle operazioni di assunzione e di erogazione di un prestito previsto dalla presente decisione sono a carico dell’Armenia.
5. Il comitato economico e finanziario è tenuto informato dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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