Art. 1

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La Comunità mette a disposizione dell’Armenia un’assistenza macrofinanziaria, in forma di prestito e di sovvenzione, al fine di sostenere la stabilizzazione economica dell’Armenia e di alleggerire il fabbisogno della sua bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nell’attuale programma dell’FMI. 2.   La componente «prestito» della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale pari a 65 milioni di EUR, con una durata massima di quindici anni. A tal fine la Commissione è autorizzata a prendere a prestito le risorse necessarie per conto della Comunità. 3.   La componente «sovvenzione» della presente assistenza ammonta ad un importo massimo pari a 35 milioni di EUR. 4.   L’erogazione dell’assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi alle intese o agli accordi conclusi tra l’FMI e l’Armenia. 5.   L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.
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