Art. 3

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La Commissione mette a disposizione dell’Armenia l’assistenza finanziaria della Comunità in due rate nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2. L’entità delle rate sarà fissata nel memorandum d’intesa. 2.   La Commissione decide sull’erogazione delle rate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente delle condizioni di politica economica concordate nel memorandum d’intesa e secondo le modalità di assistenza convenute negli accordi di sovvenzione e di prestito. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. 3.   I fondi comunitari sono versati alla Banca centrale dell’Armenia. Fatte salve le disposizioni da concordare nel memorandum d’intesa, compresa una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, il loro controvalore in valuta locale può essere trasferito al ministero del Tesoro dell’Armenia in qualità di beneficiario finale.
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