Art. 3
In vigore dal 10 nov 2009
L’aliquota d’accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all’ può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all’aliquota dell’accisa nazionale standard sull’alcole.
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