Art. 2
In vigore dal 10 nov 2009
La deroga di cui all’ è limitata:
1)
a Madera:
a)
al rum definito nella categoria 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (4), che porta l’indicazione geografica «Rum da Madera» di cui alla categoria 1 dell’allegato III del citato regolamento;
b)
ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o piante locali;
2)
per quanto riguarda le Azzorre:
a)
ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o materie prime locali;
b)
alle acquaviti di vino o di vinaccia aventi le caratteristiche e le qualità definite alle categorie 4 e 6 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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