Art. 1
In vigore dal 10 nov 2009
In deroga all’articolo 90 del trattato, il Portogallo è autorizzato ad applicare, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati, un’aliquota d’accisa inferiore all’aliquota piena applicabile all’alcole, stabilita all’ della direttiva 92/84/CEE.
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