Art. 4

In vigore dal 28 ott 2009
1.   L’Italia è tenuta a farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’ concessi a partire dal 12 novembre 2005. 2.   Le somme da recuperare producono interessi a partire dalla data alla quale sono state messe a disposizione dei beneficiari, fino al loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (16). 4.   L’Italia annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui all’ a partire dalla data di adozione della presente decisione.
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