Art. 5

In vigore dal 28 ott 2009
1.   Il recupero degli aiuti di cui all’ è immediato ed effettivo. 2.   L’Italia assicura che sia data attuazione alla presente decisione entro i quattro mesi successivi alla data di notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:35(1):oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo