Art. 4
In vigore dal 28 ott 2009
1. L’Italia è tenuta a farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’ concessi a partire dal 12 novembre 2005.
2. Le somme da recuperare producono interessi a partire dalla data alla quale sono state messe a disposizione dei beneficiari, fino al loro effettivo recupero.
3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (16).
4. L’Italia annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui all’ a partire dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:35(1):oj#art-4