Art. 8
Programmi di formazione e di scambio
In vigore dal 9 ott 2009
Programmi di formazione e di scambio
Le spese sostenute per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di controllo, monitoraggio e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:746:oj#art-8