Art. 8

Programmi di formazione e di scambio

In vigore dal 9 ott 2009
Programmi di formazione e di scambio Le spese sostenute per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di controllo, monitoraggio e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato VI.
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Programmi di formazione e di scambio (Art. 8 Decisione (UE) 2009/746) — Testo vigente | Portale Normativo