Art. 9

Programmi pilota in materia di ispezione e osservatori

In vigore dal 9 ott 2009
Programmi pilota in materia di ispezione e osservatori Le spese sostenute per programmi pilota in materia di ispezione e osservatori beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato VII.
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