Art. 6
Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione
In vigore dal 9 ott 2009
Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione
1. Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di un contributo finanziario pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato IV.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è limitato a 4 500 EUR per peschereccio.
3. Ai fini dell’ammissibilità a un contributo finanziario, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1077/2008.
4. Nel caso di dispositivi che combinino funzioni ERS e VMS e che risultino conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 2244/2003 e (CE) n. 1077/2008, il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è limitato a 6 000 EUR.
Storico versioni
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