Art. 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

In vigore dal 9 ott 2009
Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione Le spese sostenute per lo sviluppo, l'acquisto e l'installazione, compresa l'assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi ERS destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un contributo finanziario pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell'allegato III.
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Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (Art. 5 Decisione (UE) 2009/746) — Testo vigente | Portale Normativo