Art. 3
Nuove tecnologie e reti informatiche
In vigore dal 9 ott 2009
Nuove tecnologie e reti informatiche
1. Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di attrezzature informatiche e relativa assistenza tecnica, nonché per l'allestimento di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato I.
2. In caso di spese ai sensi dell’allegato I connesse al sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) o alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, il tasso di cofinanziamento di cui al paragrafo 1 è fissato al 95 %.
Storico versioni
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