Art. 4
In vigore dal 30 set 2009
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se l’analisi di cui all’, paragrafo 2, rivela la presenza di metaboliti di nitrofurani in concentrazioni superiori al limite di decisione (CC-alfa) del metodo di conferma impiegato, ai sensi dell’ della decisione 2002/657/CE.
2. Se l’analisi rivela la presenza di nitrofurani o di loro metaboliti in concentrazioni superiori all’LMR della Comunità, le partite non possono essere immesse sul mercato.
3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri si serviranno del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.
4. Ogni 3 mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati delle analisi. Per la trasmissione delle relazioni, si userà il modello comune di cui all’allegato della presente decisione.
5. Le relazioni vanno presentate entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).
Storico versioni
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