Art. 2
In vigore dal 30 set 2009
1. Gli Stati membri autorizzeranno l’importazione nella Comunità di partite di crostacei se accompagnate dai risultati di analisi all’origine che ne escludano la pericolosità per la salute umana.
2. L’analisi va effettuata soprattutto al fine di individuare la presenza di nitrofurani o dei loro metaboliti, ai sensi della decisione 2002/657/CE.
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