Art. 3
In vigore dal 30 set 2009
1. In deroga all’, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di partite di crostacei non accompagnate dai risultati delle analisi purché, all’arrivo alla frontiera comunitaria, lo Stato membro importatore garantisca di sottoporre ogni partita di tali prodotti a tutti i debiti controlli onde escluderne la pericolosità per la salute umana.
2. Le partite di cui al paragrafo 1 saranno custodite al confine comunitario finché non emerga dalle analisi di laboratorio che i metaboliti di nitrofurani sono presenti in concentrazioni inferiori al limite minimo di rendimento di 1 μg/kg (LMR) richiesto nella Comunità, stabilito dalla decisione 2002/657/CE.
Storico versioni
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