Art. 14

Interazione con le parti interessate

In vigore dal 16 set 2009
Interazione con le parti interessate Commissione riunisce le parti interessate al fine di procedere a uno scambio di opinioni tra di loro e con la Commissione stessa sulle questioni oggetto del programma ISA. A tal fine, la Commissione organizza conferenze, workshop e altri incontri. La Commissione utilizza altresì piattaforme elettroniche interattive e può ricorrere ad ogni altro mezzo d’interazione che ritenga appropriato.
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Interazione con le parti interessate (Art. 14 Decisione (UE) 2009/922) — Testo vigente | Portale Normativo