Art. 15
Cooperazione internazionale
In vigore dal 16 set 2009
Cooperazione internazionale
1. Il programma ISA è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati, nell’ambito dei rispettivi accordi con la Comunità.
2. È incoraggiata la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni e organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale e con i paesi vicini, soprattutto quelli dei Balcani occidentali e quelli della regione del Mar Nero. I relativi costi non sono coperti dal programma ISA.
3. Il programma ISA promuove, ove opportuno, il riuso delle sue soluzioni da parte di paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:922:oj#art-15