Art. 14 · Interazione con le parti interessate

Art. 14

Interazione con le parti interessate

In vigore dal 16 set 2009
Interazione con le parti interessate Commissione riunisce le parti interessate al fine di procedere a uno scambio di opinioni tra di loro e con la Commissione stessa sulle questioni oggetto del programma ISA. A tal fine, la Commissione organizza conferenze, workshop e altri incontri. La Commissione utilizza altresì piattaforme elettroniche interattive e può ricorrere ad ogni altro mezzo d’interazione che ritenga appropriato.
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