Art. 14
Valutazione
In vigore dal 16 set 2009
Valutazione
1. Al più tardi sei mesi prima della fine del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma. Tale relazione è basata, tra l’altro, sulle relazioni annuali di cui all’, paragrafo 1.
Tale relazione esamina perlomeno la pertinenza e la coerenza globali del programma, l’efficacia della sua esecuzione e l’efficacia globale e individuale delle varie azioni in termini di raggiungimento degli obiettivi di cui all’.
La relazione viene trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, in conformità del trattato, adottano una decisione in merito al proseguimento o meno del programma successivamente al 31 dicembre 2013.
3. La Commissione presenta quanto prima, e comunque entro il 1o luglio 2010, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di ulteriori riforme del sistema di vigilanza dell’Unione europea, tenuto conto delle competenze previste dal trattato e presenta, se del caso, le necessarie proposte legislative.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto preliminare di bilancio per il 2011, una relazione sulle possibili modifiche da apportare alla dotazione finanziaria complessiva con riguardo agli stanziamenti d’impegno previsti per i beneficiari elencati nella sezione B dell’allegato.
5. La Commissione presenta entro il 1o luglio 2010 una relazione sul rafforzamento della cooperazione relativa alla vigilanza sulle società di revisione contabile.
Storico versioni
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